Part time – Contratto di lavoro

jobIl contratto di lavoro a tempo parziale (in inglese part time) e’ quello in cui l’orario di lavoro, convenuto individualmente, risulta inferiore a quello del contratto a tempo pieno previsto dalla legge o dal contratto collettivo, vale a dire inferiore alle 40 ore settimanali.

Effettivo soltanto nella prassi e in via di principio legittimo, questa figura contrattuale tuttavia ha trovato una prima disciplina soltanto nel 1984 (l.n.863 del 1984) e poi una più organica nel 2000 (d.lgs. 25-2-2000 n.61 mod. da d.lgs. n.100 del 2001).

La riduzione dell’orario di lavoro puo’ avvenire secondo tre modelli:

tipo orizzontale: orario giornaliero ridotto
tipo verticale: orario giornaliero a tempo pieno, ma riduzione dei giorni di lavoro
tipo misto: combinazione di riduzioni verticali e orizzontali all’interno della settimana lavorativa.

Il lavoro a tempo parziale non va confuso col contratto a termine, che prevede un orario a tempo pieno ma lo svolgimento dell’attivita’ limitata in un determinato periodo temporale.

Forma del contratto

Il contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato con la forma scritta, ma soltanto ad probationem (in mancanza quindi non c’è nullita’ del contratto, ma si presume contratto di lavoro a tempo pieno); il contratto deve inoltre contenere la precisa determinazione degli orari ridotti. L’orario pero’ puo’ essere determinato con clausole flessibili, con la possibilita’ di variare le ore lavorative giornaliere in caso di contratto a tempo parziale orizzontale, o clausole elastiche per cambiare l’orario di lavoro nel contratto di tipo verticale o misto. Le modalita’ di uso e applicazione di tali clausole sono previste da leggi e contratti collettivi.