Il sistema della previdenza sociale

Filomena Spisso
  • Autore - Laurea in scienze politiche

Introduzione

Le misure preventive non riescono a impedire in maniera completa il verificarsi di eventi dannosi, anche perché spesso si tratta di avvenimenti naturali che non possono essere evitati (come ad esempio la vecchiaia, la malattia e la morte. In simili circostanze, l’ordinamento pone in essere un particolare sistema di tutela, la cosiddetta previdenza sociale appunto, il cui scopo principale è quello di impedire che le conseguenze dell’evento, le quali possono essere di tipo economico o sanitario, vadano a ricadere interamente sul lavoratore o sul datore di lavoro. La previdenza sociale viene a realizzare i suoi scopi di tutela attraverso le assicurazioni sociali.

 

Le caratteristiche delle assicurazioni sociali

Le assicurazioni sociali, nonostante presentino delle fortissime analogie con le assicurazioni di tipo privato, si caratterizzano per alcune sostanziali particolarità. Vediamole una per una. 1)La fonte. La fonte del rapporto assicurativo non risiede nella volontà dei soggetti che viene espressa nel contratto costitutivo, ma in delle precise e inderogabili disposizioni di legge; si tratta in questo caso di assicurazioni obbligatorie, a cui i privati non possono in alcun modo sottrarsi. 2)I soggetti. I soggetti del rapporto sono normalmente tre: il lavoratore (assicurato), il quale è beneficiario delle prestazioni assicurative, il datore di lavoro (assicurante), obbligato al pagamento del premio assicurativo mediante il versamento di particolari contributi e l’assicuratore, costituito da un particolare ente pubblico previdenziale a cui è affidato il compito di erogare le prestazioni previdenziali. Tra i più importanti enti previdenziali bisogna ovviamente ricordare l’Inps e l’Inail. 3)Il fine. Il fine del rapporto assicurativo non è di tipo privato, ma pubblico. 4)I rischi. I rischi che vengono coperti sono prevalentemente costituiti da eventi il cui verificarsi determina nell’assicurato una diminuzione della capacità lavorativa (infortuni, malattia, inabilità, invalidità e vecchiaia) o di guadagno (disoccupazione involontaria, riduzione dell’orario di lavoro) oppure ancora un aumento dei suoi bisogni, come può essere ad esempio la nascita dei figli. 5)Principio della automaticità delle prestazioni. La mancanza di corrispettività tra contributi assicurativi e prestazioni previdenziali è un altro elemento di base: mentre nel rapporto privato il mancato pagamento del premio va a legittimare la sospensione delle prestazioni da parte dell’assicuratore, nell’assicurazione sociale l’assicurato ha sempre diritto al trattamento previdenziale, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato i contributi. 6)L’intervento contributivo dello Stato. Sebbene l’obbligo di pagare i contributi spetti in prevalenza ai datori di lavoro, sempre più di frequente si assiste a interventi statali di finanziamento contributivo volti da un lato a risanare i deficit degli enti previdenziali e, dall’altro, a far ricadere sullo Stato una parte degli oneri dei datori di lavoro (si tratta della cosiddetta “fiscalizzazione degli oneri sociali”). 7)Le prestazioni previdenziali. Le prestazioni previdenziali possono essere di tipo sanitario oppure di tipo economico; mentre le prime fanno capo alle aziende sanitarie, le secondo sono, nella maggior parte dei casi, a carico dell’Inps e dell’Inail.

 

Il rapporto giuridico previdenziale

Tra i soggetti dell’assicurazione sociale (il lavoratore-assicurato, il datore di lavoro-assicurante e l’ente previdenziale-assicuratore) viene a instaurarsi un vero e proprio rapporto giuridico, denominato come rapporto giuridico previdenziale. Vediamone, in estrema sintesi, le modalità con cui esso si svolge. Anzitutto, bisogna dire che i datori di lavoro sono obbligati a versare periodicamente una somma di denaro (si tratta dei cosiddetti contributi) a favore dell’ente previdenziale (che può essere ad esempio l’Inps). La misura della contribuzione dipende sostanzialmente dalla retribuzione del dipende, vale a dire da tutto ciò che il lavoratore riesce a percepire, anche in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro (la legge di riferimento è la numero 335 del 1995). Inoltre, i contributi sono per una minima parte anche a carico dello stesso lavoratore; tuttavia, il versamento viene materialmente eseguito dal datore di lavoro il quale, in una fase successiva, provvede a trattenere dalla retribuzione del dipendente la parte di contributi che è dovuta da questo (la cosiddetta “trattenuta”). Il mancato pagamento dei contributi (fattispecie che è peraltro sanzionata dal punto di vista penale) non fa comunque perdere al lavoratore il diritto alle prestazioni, secondo quanto stabilito espressamente dall’articolo 2116 del codice civile. L’ente previdenziale va a impiegare le somme ricevute con i contributi per compiere, al verificarsi dell’evento assicurato, determinate prestazioni di tipo economico e di tipo sanitario a favore del lavoratore. Le prestazioni di tipo economico consistono in pratica in somme di denaro che sono corrisposte al lavoratore per un determinato periodo di tempo (si tratta dell’indennità di lavoro), per tutta la vita (le pensioni), oppure ancora in un’unica soluzione. In base al rischio che viene assicurato e in base anche alla natura della prestazione che viene erogata, possiamo distinguere le varie forme di previdenza sociale: assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione di vecchiaia, pensione ai superstiti, assegno sociale (il quale ha natura assistenziale), assicurazione, assicurazione e integrazioni al salario, assegni familiari e per il nucleo familiare.

 

 

SIMONE RICCI