I contratti per la produzione di beni e la fornitura di servizi

Introduzione

Prendiamo in considerazione quei contratti che vengono stipulati tra il soggetto che mira a produrre o offrire dei servizi (che può non essere necessariamente un imprenditore) e i propri clienti. Analizziamone gli esempi più importanti.

 

Il contratto d’opera

Si ha un contratto d’opera quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera e un servizio, con un lavoro in prevalenza proprio e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente (secondo quanto disposto dall’articolo 2222 del codice civile). Così, ad esempio, con il contratto d’opera il falegname si obbliga a costruire a un altro soggetto una libreria o altro (l’opera) o il giardiniere a potare gli alberi del giardino di un’altra persona (il servizio), o ancora, l’avvocato a difendermi nel processo (opera intellettuale) o il pittore a eseguire un determinato ritratto (opera artistica). Attraverso questa figura di contratto viene a instaurarsi tra le parti un rapporto di lavoro autonomo: tale contratto si distingue invece dal mandato, per il fatto principale di avere a oggetto non il compimento di atti giuridici (ad esempio, i contratti) bensì degli atti materiali (opera o servizio). Il prestatore d’opera si obbliga a un determinato risultato (obbligazione di risultato) che deve essere frutto del lavoro prevalentemente proprio. Ne consegue che tale contratto è tipico della piccola impresa o dell’artigiano (articolo 2083 del codice civile); in ciò risiede la principale differenza rispetto al contratto d’appalto, in cui il risultato dell’opera è una diretta conseguenza più dell’organizzazione dei mezzi approntata dall’imprenditore che del suo lavoro. L’opera deve essere eseguita dal prestatore d’opera a regola d’arte, rispettando le condizioni stabilite dal contratto.

 

L’appalto

L’appalto è il contratto col quale una parte (l’appaltatore) si obbliga verso l’altra parte (il committente) a compiere un’opera o un servizio, dietro un corrispettivo in denaro con l’organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio (in base a quanto disposto dall’articolo 1655 del codice). L’appalto presenta le seguenti caratteristiche che lo distinguono da figure contrattuali peraltro affini: 1)ha per oggetto un’opera o un servizio, vale a dire una prestazione di fare, non di dare come succede nella vendita; 2)l’attività viene svolta dall’appaltatore con gestione propria e a proprio rischio (diversamente da quanto avviene nel contratto di lavoro subordinato, dove il lavoratore presta la propria attività sotto la direzione del datore di lavoro che ne assume anche il rischio); 3)l’opera o il servizio vengono effettuati con l’organizzazione di mezzi e non con il lavoro prevalentemente personale del prestatore (a differenza di quanto avviene nel contratto d’opera). In sintesi, il contratto viene a qualificarsi come appalto solo quando rientra, dal lato dell’appaltatore, in un’attività organizzata che di solito assume la forma dell’impresa commerciale di medie e grandi dimensioni. Quindi, se, ad esempio, incarico un’impresa edile di costruire un edificio stipulerò un contratto d’appalto; se invece affido la ristrutturazione del mio appartamento a un muratore avrò concluso un contratto d’opera. L’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto di una disciplina piuttosto complessa comprendente obblighi e diritti per entrambe le parti. Quali sono gli obblighi dell’appaltatore? Elenchiamoli uno per uno. A)Eseguire l’opera a regola d’arte, fornendo il materiale necessario, nel rispetto delle indicazioni del committente; l’esecuzione non può essere comunque affidata dall’appaltatore a soggetti terzi, salvo non vi sia espressa autorizzazione del committente (divieto del subappalto). B)Eseguire variazioni al progetto concordato. C)Avvisare il committente dei difetti della materia fornita scoperti in corso d’opera e tali da comprometterne la regolare esecuzione. D)Porre il committente in grado di verificare l’opera (collaudo) e consegnargliela, una volta terminata la stessa. E)Garantire per difformità e vizi d’opera non conosciuti o non facilmente conoscibili dal committente. Il committente che vuole avvalersi della garanzia deve denunciare i difetti all’appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta e può agire contro di lui entro due anni dalla consegna. Con detta azione il committente può chiedere l’eliminazione delle difformità e dei vizi, la riduzione proporzionale del prezzo oltre al risarcimento dei danni in caso di colpa dell’appaltatore. F)Garantire per rovina o difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo. L’appaltatore è responsabile verso il committente se nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte. Il committente ha invece alcuni diritti: a)controllare durante l’esecuzione dell’opera lo svolgimento dei lavori e verificarne lo stato (se il committente accerta che l’esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto o a regola d’arte, può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore deve adeguarsi); b)verificare l’opera compiuta. Il committente risulta invece obbligato al pagamento del prezzo che può essere stabilito in maniera globale, oppure a misura, vale a dire secondo la quantità di lavoro o dei materiali impiegati. Ove il prezzo non venga a essere determinato o determinabile in base al contratto d’appalto, allora esso sarà fissato dal giudice, secondo quanto disposto dall’articolo 1657 del codice civile.

 

 

 

SIMONE RICCI