Altre informazioni sul mutuo
Sospendere le rate del mutuo
Un’ulteriore possibilità, offerta da alcune banche sul mercato, riguarda la facoltà, ma solamente nel caso di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, di chiedere alla propria banca la sospensione del pagamento delle rate, quando ci si trova in una situazione di temporanea difficoltà nel rimborso. In linea generale, la sospensione potrà essere richiesta per due volte durante il contratto di mutuo e per un periodo complessivo massimo di 18 mesi. Una volta terminato il periodo di sospensione, il rimborso delle rate potrà proseguire con gli importi e la periodicità che sono stati stabiliti originariamente dal contratto, mentre la durata del mutuo verrà prorogata per il tempo della sospensione. Per estendere a tutto il mercato questa importante facoltà, è in via di emanazione un decreto che, in attuazione della legge Finanziaria del 2008, mira a istituire un apposito fondo di solidarietà. Per andare a beneficiare di questa agevolazione il cliente dovrà dimostrare di essere in condizioni economiche tali da non consentire il pagamento delle rate. La domanda di accesso al fondo dovrà essere presentata per il tramite delle banche nei modi e in base ai requisiti che saranno stabiliti da un apposito decreto ministeriale in attuazione.
Accordo Abi: consulta nazionale dei Caf sugli interessi passivi
Per semplificare al meglio le operazioni che i clienti devono eseguire ai fini della detrazione fiscale degli interessi passivi, le banche, su richiesta scritta del cliente (la quale può essere inoltrata anche tramite e-mail) rilasciano la certificazione che attesta il pagamento di interessi passivi e oneri accessori sui mutui garantiti da ipoteca su immobili, inviandola anche, se richiesto, al domicilio del richiedente. L’attestazione rilasciata contiene le seguenti informazioni standard, concordate con la Consulta nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale: la ragione sociale della banca mutuante, la tipologia di finanziamento, il nominativo del cliente, la data della stipula, l’ammontare del finanziamento al momento della stipula e di tutti i costi relativi allo stesso pagati alla banca, il capitale residuo al 31 dicembre, gli interessi passivi pagati e gli oneri accessori pagati alla banca.
Novità sui vantaggi fiscali
Chi ha provveduto a stipulare un mutuo ipotecario finalizzato all’acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’abitazione principale può realizzare dei risparmi d’imposta. In particolare, nella dichiarazione dei redditi è possibile fruire di una detrazione d’imposta pari al 19% su: 1)gli interessi sul mutuo per tutto il periodo di rimborso delle rate; 2)gli oneri accessori (le spese di perizia e di istruttoria, l’onorario del notaio, l’imposta per l’iscrizione dell’ipoteca…). Questo beneficio non viene meno se il contratto di mutuo originario viene rinegoziato oppure è estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa (compresa l’ipotesi della portabilità). Se il nuovo mutuo (o quello che è stato rinegoziato) è di importo superiore rispetto al debito residuo, la detrazione non viene meno, ma si applica solo alla quota di interessi relativa al debito residuo incrementato degli eventuali oneri accessori. L’importo massimo degli interessi pagati annualmente su cui calcolare la detrazione è stato recentemente incrementato da 3.615,20 a 4.000 euro per la detrazione per l’acquisto dell’abitazione principale; a partire dalla dichiarazione relativa ai redditi 2008 il risparmio d’imposta massimo sarà pari quindi a 760 euro (ovvero il 19% di 4.000 euro). Il mutuo ipotecario finalizzato all’acquisto, alla costruzione, o alla ristrutturazione di immobili a uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali ricorrono le condizioni per beneficiare dell’agevolazione sulla prima casa viene tassato con un’imposta sostitutiva sui finanziamenti dello 0,25%, anziché del 2%. L’applicazione dell’aliquota agevolata, tuttavia, è subordinata a una dichiarazione del cliente in cui si attesta la sussistenza delle condizioni per beneficiarne. Tale dichiarazione deve essere resa nell’atto di mutuo o ad esso allegata.
Le principali parole del mutuo
1)Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del capitale preso in prestito mediante il pagamento di rate comprendenti una quota capitale e una quota di interessi. 2)IRS (Interest Rate Swap): è il parametro di riferimento che esprime il tasso di interesse atteso dal mercato per il periodo futuro ed è utilizzato per determinare il tasso di interesse sui mutui a tasso fisso. 3)Mutuo a tasso fisso: è il contratto di mutuo nel quale il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del mutuo e rimangono quindi fisse anche le corrispondenti rate di ammortamento. 4)Mutuo a tasso misto: è il contratto di mutuo in cui il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze fisse e a determinate condizioni indicate nel contratto di mutuo. Nello stesso contratto è indicato se l’opzione può essere esercitata dal cliente e in quali modi. 5)Mutuo a tasso variabile: è il contratto di mutuo in cui il tasso di interesse varia con cadenze regolari in relazione all’andamento di uno o più parametri finanziari indicati nel contratto stesso. Il mutuo a tasso variabile consente di adeguare, tempo per tempo, il tasso alle variazioni delle condizioni di mercato.
SIMONE RICCI