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Discussione: Vicenda coolsreaming

  1. #1
    Amministratore - Mister ATN 2010 - Mister Cultura ATN 2010
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    Mar 2006
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    Mercato San Severino, Italy
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    Predefinito Vicenda coolsreaming

    Vicende giudiziarie

    Il 26 Gennaio 2006 viene riportata la notizia della chiusura da parte della guardia di finanza dei siti calciolibero.com e coolstreaming.it a seguito di una denuncia di Sky. Contrariamente a quanto erroneamente riportato dagli articoli, tali siti non trasmettevano, ritrasmettevano e tantomeno "importavano" i segnali, ma semplicemente riportavano i link ai software p2p di streaming tv. Il giorno 8 febbraio 2006 il Giudice per le indagini preliminari Nicola Clivio ha respinto il sequestro preventivo dei due portali: tale condotta non poteva essere punita penalmente in quanto "posteriore alla immissione in rete delle opere protette". Il tribunale aveva, infatti, accertato che mediante una normale connessione via internet un numero imprecisato di utenti riuscisse a vedere le partite trasmesse anche da Sky, ma "ciò era consentito non attraverso l'elusione delle misure tecnologiche predisposte dalla società, ma perché le partite erano immesse in rete da alcune emittenti cinesi che avevano acquistato da Sky il diritto di trasmetterle localmente". Secondo il tribunale gli indagati (un 30enne e un 23enne proprietari dei due siti), "avevano facilitato l'accesso a tale prodotto con la diffusione di informazioni e la predisposizione di un link che permetteva il collegamento diretto ai server cinesi" e quindi "si erano limitati a diffondere in via telematica un prodotto che già altri avevano immesso e la condotta di agevolazione alla consultazione dei siti avveniva in un momento successivo al perfezionamento del reato".

    Il 14 Ottobre 2006 viene pubblicata la notizia secondo la quale con la sentenza 33945 della Terza sezione penale, la Suprema corte della cassazione accoglie invece il ricorso del pm: "è innegabile che gli attuali indagati hanno agevolato attraverso un sistema di guida online la connessione e facilitato la sincronizzazione con l'evento sportivo: senza l'attività degli indagati, non ci sarebbe stata, o si sarebbe verificata in misura minore, la diffusione delle opere tutelate." Secondo i giudici le informazioni sul link e sulle modalità per la visione delle partite in Italia, "per raggiungere il loro obiettivo, devono essere inoltrate agli utenti in epoca antecedente alla immissione delle trasmissioni in via telematica; tale rilievo, se puntuale in fatto, comporta come conseguenza che, in base alle generali norme sul concorso nel reato, gli indagati, pur non avendo compiuto l'azione tipica, hanno posto in essere una condotta consapevole avente efficienza causale sulla lesione del bene tutelato". E la Cassazione conclude che "l'attività costitutiva del concorso, può essere individuata in qualsiasi comportamento che fornisca apprezzabile contributo alla ideazione, organizzazione ed esecuzione del reato. Non è necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in una condotta estemporanea, sopravvenuta a sostegno dell'azione di terzi anche alla insaputa degli altri agenti".

    da wikipedia

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